Atto di Costituzione Minas Tirith [ON]
 


Statuto e Leggi di Gondor
Vigenti nella capitale di Minas Tirith

Principi fondamentali:

1) Minas Tirith e lo Stato di Gondor sono una Monarchia, a cui capo è riconosciuto Sire Aragorn. Il Sovrano è la massima autorità della Città, e a lui sono riconosciuti tutti i poteri come Re.
2) La tutela della Persona è il fine che la Monarchia e i suoi Rappresentati si impegnano a perseguire, secondo le Norme del Diritto approvate dal Sovrano ed applicate in sua vece e per sua delega dalle Guardie, sotto comando del loro Capitano.
3) Lo Stato garantisce la tutela della Vita, in ogni sua forma. Se si contravviene a tale principio, la normativa vigente prevede sanzioni e pene.
4) Lo Stato garantisce le formazioni sociali:

• Famiglia;
• Rappresentanza cittadina;
• Gilde varie.

Poiché garantiscono la formazione personale di ogni Cittadino; le quali prevedono, anche
con Statuti interni, la tutela della Vita come bene supremo.
5) Lo Stato garantisce l’assegnazione del Potere supremo al Re, che lo esercita a sua discrezione sottostando alle Leggi da lui Stesso approvate, ma modificabili solo su sua iniziativa, o su consiglio dei Cittadini qualora ve ne fossero.
Il Potere Legislativo è assegnato al Re, e su sua delega alle Guardie sotto il comando del loro Capitano.
Il Potere Esecutivo è assegnato al Capitano delle Guardie, il quale avrà l’obbligo si usufruirne solo in casi eccezionali:

• Attacco Armato;
• Pericolo per l’incolumità dei Cittadini tramite atti di illegalità o minacce alla Sicurezza;
• Manifestazioni Pubbliche di eccezionale rilevanza, che rendano necessario il controllo capillare da parte delle Guardie.

Il Potere Giudiziario non appartiene al Popolo; ma alla Corte Preposta, per ovviare a qualsiasi tentativo di Giustizia privata, che viene severamente punito come da Codice Penale La Corte sarà descritta di seguito.
6) La Monarchia delle Stato di Gondor è fondata sul Lavoro, garantendo tale diritti/dovere, precisando che esso ogni lavoro viene considerato dignitoso e che svolgere un qualsiasi mestiere che non contraddica alle leggi è considerato un atto di pubblica utilità alla persona stessa e al Regno tutto.
7) Lo Stato garantisce il diritto alla Salute; tale diritto viene garantito nel loco delle Case di Guarigione, e dai Medici che vi operano.
8) Lo Stato garantisce la tutela delle Minoranze non rappresentate con Gilde.
9) La Giustizia viene assicurata dalle Guardie, come corpo dello Stato, che ottemperano le Leggi vigenti in questo Statuto. Esse rispondono al  Re al di sopra di tutto e al loro Capitano, su delega del Regnate, qualsiasi violazione a tale principio è severamente punita.
10) L'ordinamento giuridico di Minas Tirith si conforma alle norme del diritto vigente nella Terra di Mezzo e generalmente riconosciuto. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati esistenti fra i Regni della Terra di Mezzo, il tutto sotto egida del Sovrano e del capitano delle Guardie su sua delega.
11) La libertà e la segretezza della corrispondenza e di altre forme di comunicazione sono inviolabili. Il Controllo della corrispondenza può esser fatto solo se autorizzato dal Re, o dalle Guardie per delega del potere Giudiziario dato dal Sovrano.
12) Ogni cittadino è libero di circolare e soggiornare in qualsiasi parte del territorio, salvo le limitazioni che sono state imposte dal Re o per sua delega dal Capitano. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire e di rientrare dal Territorio di Minas Tirith, salvo gli obblighi di legge quali l’esilio o casi gravi sotto discrezione del re o del capitano su delega del Sovrano.
13) Lo Stato garantisce la Libertà:

• Di Pensiero;
• Di Rappresentanza in Gilde;
• Di Comunicazione;
• Di Riservatezza;
• Di Religione;
• Personale, tale inviolabile principio è salvaguardato salvo detenzione, qual ’ora un soggetto sia stato giudicato e arrestato per una violazione della Legge.

Codice Penale:
 
1) Aggressione ed Omicidio:
L’aggressione e l’omicidio vengono puniti; tranne nel caso di Legittima difesa che sarà trattato in giudizio. Il colpevole verrà processato presso la “Corte di Giustizia” e condannato in base alle prove ad una pena variabile dai dodici ai quindici giorni di detenzione; con l’ammenda di 1000 monete alla famiglia della vittima, ed altre 2000 monete in ammenda al Regno.
La pena massima è sancita con l’esilio in caso di recidività , utilizzata solo in casi eccezionali a discrezione del “ Consiglio delle Guardie”, che solo in caso della maggioranza dei 2/3 si avrà l’applicazione della pena. Al momento dell’esilio verranno confiscati tutti i beni  e tutte le sostanze di chi verrà esiliato.
Nel caso in cui venga provato che il cittadino accusato abbia agito per legittima difesa, cioè solo per difendere la propria o l’altrui incolumità, esso non è punibile o punibile in forma ridotta, da trattare in Giudizio.

2)
Rapimento:
Il rapimento è proibito e ancor di più se a scopo di ricatto.
Chi trasgredisca questa legge sarà imprigionato per un numero di giorni variabile da sette a dodici ed adeguatamente processato.
In caso la persona rapita sia deceduta in seguito al trattamento ricevuto, si applicano le aggravanti dell’omicidio volontario. In più dovrà essere versata al Regno un ammontare pari a mille monete,in  più dovrà essere restituita la somma estorta

3)
Furto:
Coloro che saranno colti in flagranza o che saranno arrestati in base a schiaccianti prove in seguito al furto, subiranno una pena tanto grave, quanto è grave il reato commesso.
Il maltolto dovrà essere restituito, anche con denaro o servigi se dovesse essere venuto a mancare; si inizierà con la confisca dei beni del Reo. Il furto sarà punito con 7 giorni di carcere ed un ammenda allo Stato pari a 1000 monete, oltre a quanto specificato sopra.

4)
Falsa Testimonianza:
Chiunque renda testimonianza presso una qualsiasi autorità di Minas Tirith è tenuto a dire il vero. E’ altresì proibito usare la menzogna a scopo di raggiro. I trasgressori verranno imprigionati da cinque a sette  giorni, dopo Giudizio. Dovranno versare una somma pari a cinquecento monete alle casse del Regno

5)
Insulto e Turpiloquio:
L’insulto può essere punito se tale atto viene denunciato dalla parte offesa e se tale denuncia è supportata da prove e/o testimoni validi. La denuncia non può partire da colui che ha sentito l’insulto ma solo dal destinatario dello stesso. In caso di gravi recidive si potrà procedere all’allontanamento del colpevole, previo giudizio della Corte. Tale torto viene sanzionato con un giorno di detenzione e mille monete di ammenda da dividersi fra l’offeso e le casse dello Regno.

6)
Duelli Non Autorizzati:
I duelli clandestini sono puniti con la reclusione fino a sette giorni.
I Duelli saranno permessi solo previa autorizzazione di uno degli Alti Rappresentanti;e del Capitano delle Guardie.
Essi si dovranno svolgere in presenza di un medico e un rappresentante della sicurezza in città.

7)
Recidività:
La recidività nei reati, di qualunque tipo essi siano, porterà ad un congruo aumento nella pena e, nei casi più gravi, all’allontanamento dalla Città, dopo opportuna sentenza del Consiglio delle Guardie.

Corte di Giustizia:

La Corte di Giustizia è l’organo preposto all’amministrazione della Giustizia di Minas Tirith; esula dalle volontà personali dei Cittadini, ricerca sopra ogni cosa il perseguimento dei Valori di Equità e Diritto sanciti da codesto Statuto.

Viene organizzata dal Capitano delle Guardie secondo i seguenti canoni:

• Giudice: Compito affidato ad un personaggio di spicco fra i Cittadini di Minas Tirith la cui imparzialità è nota alla Cittadinanza, il quale sarà a capo di tale organo.
• Giuria: Formata da tre personalità cittadine; la scelta viene fatta fra gli appartenenti a tre gilde del regno a discrezione del capitano delle Guardie, su delega del Re; in modo da garantire la rappresentanza di ogni forma di pensiero. Le Persone che andranno a formare la suddetta giuria devono essere tenuti segreti, per evitare ogni strumentalizzazione esterna riguardo il processo in corso (Scelta fra gli Alti Rappresenti quando possibile). La Giuria a l’obbligo del silenzio e della Riservatezza per ciò che concerne il Processo; pena sanzionata con la detenzione ed ammenda di mille e cinquecento monete da versare alle Casse dello Stato.
• Voto: Comunicato tramite missiva al Giudice.

Consiglio delle Guardie:

Il Consiglio delle Guardie è un organo interno alla Gilda delle Guardie di Gondor.
Composizione:

• Capitano delle Guardie;
• Vice-Capitano;
• Primo Ufficiale;
• Ufficiali.

Predisposto in casi eccezionali per le seguenti cause:

• Esilio in caso di Recidività (maggioranza dei 2/3);
• Casi interni alla Gilda;
• Decisioni inerenti la sicurezza cittadina.

Varie:

Grazia: Ogni cittadino può chiedere al Sovrano la Grazia per un soggetto, qualora vi sia una motivazione valida; a discrezione della Morale del Cittadino.
Religione: Nella Città di Minas Tirith e nel Regno di Gondor ogni fede religiosa viene rispettata, a patto che non entri in contrapposizione con il presente Statuto.
Esilio: Qualora un Cittadino sia stato processato e condannato all’esilio, esso verrà allontanato da Minas Tirith, con l’obbligo di non farvi più ritorno. Se il suddetto verrà trovato all’interno dei confini della Capitale, sarà arrestato e condotto lontano da quelli che sono i luoghi di Minas Tirith, in una delle prigioni sparse ai confini del Regno, e condannato al carcere a vita.
Vi sarà solo una eccezione a tale provvedimento, qualora un condannato all’esilio collabori per la sicurezza della Cittadinanza Tutta, potrà ricevere la grazia e riabilitare il suo nome per poter così rientrare a Minas Tirith.
Cancelli: Come in ogni città del Regno i cancelli sono chiusi la sera al calar del sole, e riaperti all’alba del mattino seguente. Durante le ore buie si può rientrare in città solo attraverso il corpo di guardia, dopo controllo delle Guardie preposte. Solo in casi eccezionali, e sotto l’ordine del Re, del Capitano o del Suo Vice, essi possono essere aperti durante la notte. Per la Chiusura degli stessi in casi eccezionali si rimanda all’articolo preposto.